(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, ed in particolare
l'art.  5,  comma  64  e  seguenti,  che prevede il sostegno da parte
dell'amministrazione regionale dei centri di aggregazione giovanile;
    Ritenuto  di  regolamentare  le  procedure per la concessione dei
contributi previsti dalla norma predetta;
    Visto  il  testo di regolamento all'uopo predisposto dal servizio
autonomo per le attivita' ricreative e sportive;
    Visti  la  legge  ed  il  regolamento  per  l'amministrazione del
patrimonio e la contabilita' generale dello Stato;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 30;
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 3261 del
27 settembre 2002;
                              Decreta:

      E'  approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi
per  il  funzionamento  dei  centri  di aggregazione giovanile di cui
all'Art.  5,  comma 64, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3",
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 8 ottobre 2002

                                TONDO