(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, ed in particolare l'art. 5, comma 64 e seguenti, che prevede il sostegno da parte dell'amministrazione regionale dei centri di aggregazione giovanile; Ritenuto di regolamentare le procedure per la concessione dei contributi previsti dalla norma predetta; Visto il testo di regolamento all'uopo predisposto dal servizio autonomo per le attivita' ricreative e sportive; Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, art. 30; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3261 del 27 settembre 2002; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi per il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile di cui all'Art. 5, comma 64, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 ottobre 2002 TONDO